Concorso di Colpa: Chi Paga?

Nel gergo assicurativo, per concorso di colpa (al 50% o “paritario”), s’intende quel particolare caso in cui viene accertato che la responsabilità di un sinistro sia imputabile in misura eguale ad entrambi i conducenti.

In caso contrario, si parlerebbe di concorso di colpa “effettivo”, con la suddivisione della percentuale di colpa (per esempio 30%-70%) a seconda della responsabilità di ciascun automobilista coinvolto nel sinistro.

Statisticamente, i casi di concorsi di colpa 50&50 sono pochissimi ogni anno: solitamente, viene preso in considerazione solo nel caso di incidente fra due vetture che viaggiano su due file diverse e si urtano lateralmente senza aver segnalato prima il cambiamento di fila, oppure nel caso di un frontale tra due veicoli che circolano in senso opposto sull’asse mediano della carreggiata (o al di là di questo), o in altre circostanze decisamente più rare.

Ad ogni modo, quando viene riconosciuto il concorso di colpa “paritario”, ciascuno dei conducenti è tenuto a risarcire alla controparte (ovviamente mediante la propria compagnia assicurativa) la metà dei danni subiti, a prescindere dalla loro entità.

Conta infatti la responsabilità dei guidatori, mentre l’ammontare del danno non ha alcuna valenza. Fortunatamente oggi grazie alla Legge Bersani l’accertamento di un concorso di colpa paritario a carico dei conducenti non determina a fine anno l’applicazione del malus (ovvero l’aumento del premio) per i contratti relativi ai veicoli coinvolti.

Con la colpa al 50% avviene soltanto l’annotazione nei relativi attestati di rischio (che dallo scorso luglio sono disponibili esclusivamente in modalità elettronica) della quota di corresponsabilità paritaria. Tuttavia, questo “salvagente” si applica solo nel caso di primo incidente.

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