Molti di voi mi hanno chiesto delucidazioni su questo argomento, così oggi vorrei cercare di sgombrare il campo da ogni dubbio. Quando si vende o si rottama la propria auto, il naturale corso dell’assicurazione viene interrotto. Ma niente paura. Per non perdere i soldi spesi nel pagamento della polizza, sarà possibile sfruttare la stessa copertura per un nuovo mezzo trasferendo la polizza e la classe di merito sul nuovo veicolo (nuovo o usato) intestato alla stessa persona. Per far ciò, sarà necessario effettuare alcuni passaggi standard, obbligatori per qualsiasi tipo di polizza sottoscritta e qualunque sia la compagnia assicuratrice. Vediamoli.
Come ho accennato prima, il nome del proprietario del nuovo veicolo su cui trasferire l’assicurazione dovrà essere lo stesso di quello vecchio. Inoltre, l’assicurato dovrà dimostrare di essersi disfatto del proprio automezzo, tramite un certificato che attesti la vendita o la rottamazione. Per quanto riguarda la vendita, la presa in conto-vendita, la rottamazione o l’esportazione all’estero del veicolo, sarà anche necessario produrre la documentazione che attesti ciò che è avvenuto. Se si tratta di vendita, bisogna presentare il passaggio di proprietà. In caso di rottamazione, il relativo certificato che comprenda: nome e cognome del proprietario/detentore, indirizzo, numero di registrazione o di identificazione e la firma del titolare dell’impresa che emette il certificato, l’autorità competente che ha regolarmente rilasciato l’autorizzazione all’impresa, la data e l’ora di rilascio del certificato ma anche di presa in carico del veicolo, identificato per classe, marca, modello, targa e telaio, la richiesta di cancellazione dal PRA (pubblico registro automobilistico) o l’impegno di cancellarsi.
Invece, in caso di furto, la compagnia richiederà la denuncia di furto, il nuovo certificato di proprietà, da cui risulterà registrata la pratica di “perdita del possesso” eseguita al PRA e le chiavi del veicolo, comprese quelle di riserva. Per quanto riguarda la consegna dell’auto in conto vendita, se viene acquistata contemporaneamente una nuova auto, la polizza verrà trasferita contestualmente. In caso contrario, dovrà essere data alla compagnia una copia della procura a vendere o, a vendita avvenuta, direttamente una copia dell’atto di vendita. Quando succede ciò, andranno riconsegnati alla compagnia il contrassegno assicurativo, il certificato e la carta verde e la copia del libretto di circolazione. Chi vende o dà in conto vendita o fa rottamare un veicolo, oltre a trasferire il proprio contratto di assicurazione su un nuovo mezzo della stessa categoria (non vale quindi portare per esempio una polizza auto su una moto), può richiedere la restituzione della parte di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte corrisposte dall’assicuratore e del contributo obbligatorio da questi versato al Servizio Sanitario Nazionale.
Vi è anche il caso in cui il venditore-ex proprietario del mezzo decida di cedere anche la propria assicurazione all’acquirente. In questo caso, il venditore dovrà segnalare le sue generalità alla compagnia in questione, la quale rilascerà una nuova polizza con diverso intestatario.
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