Negli ultimi tempi sto ricevendo molti messaggi da voi lettori del blog su come comportarsi con l’assicurazione auto nel malaugurato caso di morte del’intestatario: per cui oggi vorrei provare a chiarire alcuni dubbi riguardanti tale spiacevole situazione.
Innanzitutto, sappiate che la normativa vigente non è per niente chiara a riguardo e la burocrazia in questi casi la farà da padrone! E questo è decisamente disdicevole se si pensa che ciò penalizzerà chi ha avuto un lutto e chi, tra l’altro, avrà ancora molte altre pratiche da sbrigare.
Ad ogni modo, la legge dice che in caso di morte del proprietario di un veicolo, gli eredi hanno fino a 6 mesi di tempo per effettuare le opportune variazioni sul libretto di circolazione: sarà obbligatorio fare un passaggio di proprietà a favore di tutti gli eredi, quindi è probabile che il mezzo risulterà cointestato.
Come abbiamo detto più volte, avere un mezzo cointestato comporta più svantaggi che vantaggi, soprattutto se è conseguenza di una successione “forzata”. Quindi è consigliabile effettuare un successivo passaggio verso la persona che, secondo gli accordi degli eredi, utilizzerà la vettura, anche se questo avrà come principale conseguenza un costo aggiuntivo non indifferente (un passaggio costa in media 500 Euro, quindi si andrà a spendere più di 1.000 Euro per il doppio passaggio).
Comunque, la normativa vigente consente di poter presentare in un’unica domanda il doppio passaggio verso tutti gli eredi e da questi verso colui che si vorrà intestare il veicolo: tuttavia, questa opzione comporta comunque il pagamento doppio della IPT, che è la tassa più onerosa che grava sul costo totale del passaggio di proprietà. Alcune province agevolano questo doppio passaggio prevedendo sconti per la doppia imposizione di IPT, ma sono poche e tra queste non ci sono le grandi province come Roma, Milano, Napoli, etc.
Altra soluzione possibile, che alcune volte viene consentita dalla agenzie che si occupano di pratiche automobilistiche, è quello di fare il tutto con un unico passaggio: il modus operandi non è però del tutto corretto e chi si intesta la vettura sarà soggetto al rischio di contestazioni da parte degli eredi esclusi! Ad ogni modo, l’intestazione iniziale a tutti gli eredi è obbligatoria e non sono accettate rinunce parziali, deleghe o altro. Come detto, l’unico modo per escludere un erede dalla co-intestazione è l’eventuale rinuncia di questi a tutta l’eredità.
Diverso è il caso della rottamazione del veicolo in questione. Qualora si volesse rottamare il veicolo intestato al defunto, si possono evitare tutti questi costosi passaggi, ma sarà necessario produrre alla auto-demolizione una dichiarazione sostitutiva di eredità firmata da tutti gli eredi, in cui si esplicitano tutti gli aventi diritto alla successione e la loro ferma intenzione di procedere alla demolizione del mezzo.
Polizza Auto
In caso di morte dell’intestatario del veicolo, bisogna tempestivamente informare la compagnia assicurativa.
In questi casi è da notare come compagnie non agiscano in maniera univoca, ma ognuna applica il proprio regolamento: alcune garantiscono la copertura per i primi 6 mesi dal decesso, altre ritengono concluso il contratto (e quindi la copertura), altre ancora forniscono informazioni contrastanti o inesatte che potrebbero portare solo a problemi in caso di un sinistro.
Quindi, meglio considerare come non assicurata l’auto dal giorno stesso del decesso e non utilizzarla, a meno che sul contratto assicurativo non sia espressamente dichiarato che la copertura è garantita agli eredi ed in quali termini. Per quanto riguarda la classe di merito del defunto, purtroppo, essa non è mai cedibile agli eredi tranne se si tratta di un coniuge in comunione dei beni. In questo caso, sarà necessario che l’auto in successione venga intestata al 100% al coniuge.
Gli altri eredi non possono beneficiare della polizza del defunto ne’ direttamente, ne’ tramite la legge Bersani. Per assicurare l’auto dopo la successione è consigliabile ricorrere ad altri metodi, ad esempio nel caso in cui gli eredi siano tutti parenti conviventi è possibile applicare la legge Bersani tra di loro, attribuendo alla nuova polizza la migliore classe tra quelle (eventualmente) già possedute dai nuovi intestatari.
Tutto quanto appena detto per l’assicurazione, vale per quanto riguarda la Classe Universale che è regolata da precise leggi: è invece a discrezione della compagnia riconoscere o meno agli eredi la Classe Interna del defunto, su una nuova polizza (anche cointestata). La polizza sarà comunque in C.U. 14, ma può essere una buona alternativa al contratto nella classe di partenza e anche Interna 14.
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