Guida Alla Revisione Auto

L’articolo 80 del Codice della Strada prevede che tutti i veicoli a motore, durante la circolazione, si debbano sempre tenere in condizioni di massima efficienza, in modo da garantire le condizioni di sicurezza, silenziosità e rispetto dei limiti di emissione dei gas di scarico.

Ecco perché, a scadenza periodiche, ogni veicolo deve essere soggetto a “revisione”. Visto che i dubbi sull’argomento sono sempre tanti, oggi cercheremo di fare un pò di chiarezza.

Con il termine revisione auto s’intende un controllo tecnico periodico (che si effettua presso la Motorizzazione Civile o in una delle oltre 5.000 officine autorizzate in Italia) dei principali elementi della vettura come i freni, lo sterzo, i dispositivi di visibilità, l’impianto elettrico, il telaio, gli effetti nocivi, l’identificazione del veicolo e gli altri equipaggiamenti.

I controlli vengono generalmente effettuati in maniera visiva, ossia senza lo smontaggio di parti o componenti del veicolo, tranne per quelli che richiedono l’utilizzo di apposite attrezzature come, per esempio, il banco prova freni o l’analizzatore di scarico. In caso di esito positivo, viene rilasciata un’etichetta adesiva con l’esito della revisione che verrà sulla carta di circolazione.

Nella malaugurata possibilità di esito negativo della revisione, possono verificarsi due situazioni:

  • se verrà apportata la scritta “ripetere”, si dovranno eseguire le opportune riparazioni degli impianti indicati come non efficienti, ed effettuare una nuova revisione entro un mese;
  • se verrà apportata la scritta “sospeso”, l’etichetta riporterà i codici relativi agli impianti inefficienti e, una volta effettuate le opportune riparazioni, si potrà procedere a un nuova revisione auto, presentando una nuova domanda con pagamento della relativa tariffa.

Quando Fare La Revisione

La revisione auto non ha una scadenza unica, ma si differenzia a seconda della tipologia di veicolo.

  • Gli autoveicoli e i rimorchi con massa massima complessiva inferiore o uguale a 3,5t, indipendentemente dalla destinazione d’uso, i motoveicoli e i ciclomotori sono tenuti alla “revisione periodica” che va effettuata dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione. In seguito la revisione va fatta ogni 2 anni, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione.
  • Gli autoveicoli e i rimorchi con massa massima complessiva superiore 3,5 t, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso, i taxi, gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, gli autobus e le autoambulanze devono fare la revisione ogni anno.

Prevista anche una “revisione straordinaria”, ovvero una revisione parziale ordinata di solito dall’Ufficio Dipartimento Trasporti Terrestri a seguito del coinvolgimento del veicolo in un incidente stradale, nel caso in cui riporti danni che possano interessare i dispositivi di sicurezza, come freni, sospensioni e altri.

La segnalazione viene fatta direttamente dalle Forze dell’Ordine che hanno effettuato i rilievi sul luogo del sinistro. Di regola l’operazione di revisione straordinaria non sostituisce la revisione periodica o annuale, a meno che una di queste non scada entro l’anno in corso: in tal caso si eseguono tutti i controlli di rito e la revisione si può considerare completa.

Costi

Anche i costi della revisione auto non sono universali, ma dipendono dall’ente o dal privato che se ne occuperà. Le opzioni sono due: rivolgersi alla Motorizzazione Civile presentando una domanda redatta sul modello TT2100 (noto come foglio giallo) compilato con i dati del proprietario del veicolo da revisionare, allegando la carta di circolazione originale e la ricevuta del versamento di 45,00 euro effettuato sul c/c 9001 (bollettino prestampato).

L’intera documentazione va presentata allo sportello revisioni per la prenotazione della visita. In alternativa, ci si può rivolgere ad un’officina autorizzata dal Ministero dei Trasporti, ma in questo caso la spesa è leggermente superiore: € 65,25 (45,00 euro di tariffa per la revisione pagata all’officina + 9,45 euro di IVA al 21% + 10,80 euro di tassa governativa sul c/c 9001 + costo del bollettino postale).

Sanzioni

Nel caso in cui un veicolo circoli senza aver effettuato la revisione auto, sarà soggetto ad una sanzione amministrativa compresa tra 159,00 e 639,00 Euro. Multa che potrebbe essere raddoppiata nel caso di revisione omessa per più di una volta, relativamente alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti.

L’organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione, e la circolazione è consentita solo al fine di recarsi presso il centro revisione per mettersi in regola.

Nel caso invece si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica una sanzione amministrativa ben più pesante, compresa tra 1.842 e 7.369 Euro e il fermo del veicolo per 90 giorni. In caso di reiterazione delle violazioni, è prevista la confisca amministrativa del mezzo.

Eccezioni

La legge prevede un unico caso in cui sarà possibile circolare legalmente con la revisione scaduta, ovvero quando la prenotazione per la revisione è stata fissata in una data successiva alla scadenza. In questo caso, infatti, si può circolare con il veicolo solo per il giorno in cui si deve effettuare la revisione.

Altro elemento da considerare è che in Italia non è possibile revisionare autovetture immatricolate all’estero, anche se facenti parte dell’Unione Europea. Per quanto riguarda le macchine d’epoca o da collezionismo, esse rientrano nella categoria dei veicoli atipici e quindi la revisione andrà fatta ogni 2 anni.

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