Via Alla Negoziazione Assistita In Caso Di Sinistro

Lo scorso 9 Febbraio è entrata in vigore (con l’art. 3 del D.L. 12 settembre 2014 n. 132) quella che viene chiamata “Riforma della Giustizia Civile”, con l’obbligatorietà della procedura di negoziazione assistita in caso di controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.

Tale riforma va ad affiancarsi alla mediazione e agli altri strumenti di soluzione extragiudiziale delle controversie in caso di sinistro stradale; nello specifico, la negoziazione assistita è un accordo attraverso il quale le parti si mettono d’accordo per collaborare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo.

Quindi, prima di intraprendere davanti a un giudice alcune tipologie di controversie civili, oggi diventerà obbligatorio rivolgersi agli avvocati e avviare un percorso di negoziazione più “articolato”.

La negoziazione assistita è obbligatoria in due casi: quando si intende presentare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, oppure quando si intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme fino a 50.000 Euro (tranne le materie in cui è obbligatorio tentare la mediazione).

Al contrario, la negoziazione assistita non è obbligatoria:

  • quando la parte può stare in giudizio personalmente (davanti al giudice di pace) nelle cause il cui valore non supera la somma di 1.100 euro;
  • controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori;
  • procedimenti di consulenza tecnica preventiva (ATP) ai fini della composizione della lite (art. 696-bis del codice di procedura civile);
  • procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
  • procedimenti in camera di consiglio;
  • nell’azione civile esercitata nel processo penale;
  • procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione.

Come Avviare Una Pratica di Negoziazione Assistita

Per avviare la procedura di negoziazione assistita bisogna rivolgersi ad un legale e invitare la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita (da redigere in forma scritta a pena di nullità).

La convenzione deve indicare l’oggetto della controversia, la descrizione dei fatti costitutivi della domanda e i termini (che non devono essere inferiori a 1 mese, né superiori a 3, e potranno essere prorogabili per altri 30 giorni tramite il consenso di entrambe le parti).

Nei casi in cui non venga trovato un accordo fra le parti o in caso di mancata risposta all’invito entro 30 giorni dalla ricezione, la condizione di procedibilità si considera verificata e si può quindi iniziare o procedere con il processo. Quando le parti, durante la negoziazione assistita, raggiungono un accordo quest’ultimo avrà valore esecutivo.

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