L’assicurazione per i veicoli industriali copre tutti i rischi riguardanti i mezzi di trasporto utilizzati da aziende o da commercianti per lo svolgimento dell’attività d’impresa. Quindi, in questa categoria rientrano i camion, gli autocarri, gli autobus, le macchine operatrici ed agricole e i rimorchi industriali. La Responsabilità Civile di queste polizze può essere sia con il sistema del bonus-malus sia a tariffa fissa. Inoltre, il Codice delle Assicurazioni richiede che per i veicoli industriali la copertura assicurativa non debba solo risarcire l’assicurato da ogni possibile danno che questi può causare durante la circolazione, ma dovrà anche risarcire quelli che potrebbe eventualmente provocare “l’istruttore di guida”, quelli che derivano dalle operazioni di carico e scarico merce e i danni che possono verificarsi durante le procedure di soccorso a persone infortunate.
Diversamente dalle comuni RC Auto, per queste assicurazioni non è previsto che le persone trasportate siano risarcite in qualità di “terzi”, ad eccezione nel caso in cui si tratti di ulteriori persone individuate come guidatori oppure indicate come addette a caricare e scaricare la merce presente nel veicolo. A causa di ciò, le polizze contrattuali giocano sempre un ruolo importante nella determinazione della copertura dei rischi, perché danno la possibilità alla compagnia assicuratrice di trovare una serie di soluzioni che possono soddisfare le esigenze professionali degli assicurati, incluso l’inserimento nella polizza delle garanzie accessorie più diffuse, come la furto e incendio, la garanzia eventi naturali, quella contro gli atti vandalici e la kasko. Una garanzia aggiuntiva dovrà essere inclusa nel contratto quando, per esigenze lavorative, con un veicolo si dovranno trasportare merci “per conto terzi”, cioè quando si eseguono dei trasporti per conto di altre persone. La legge italiana stabilisce che il “trasportatore” debba stipulare un polizza assicurativa aggiuntiva per il carico che viene trasportato, i cui massimali sono di solito stabiliti su base percentuale.
Queste polizze sulle merci trasportate possono essere di due tipi.
- la Responsabilità Civile Vettoriale, ovvero quando l’assicurazione risarcirà l’assicurato solo per i danni subiti dalle merci in seguito ad una responsabilità principale del conducente. Essa, quindi, non include il “furto e incendio” della merce, per cui la polizza vettoriale non potrà essere stipulata per oggetti preziosi, denaro e autoveicoli.
- la “avente conto dell’interesse”, che coprirà tutti i danni riguardanti le merci anche quando la responsabilità non è imputabile direttamente al conducente, come nei casi di furto e/o incendio o anche la rapina.
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