Negli ultimi anni, troppo spesso si sono verificati sinistri con veicoli privi di assicurazione. Ma la buona notizia per il danneggiato, è che una recente sentenza giudiziaria ha stabilito che, anche in caso di certificato assicurativo rilasciato dopo il sinistro o retrodatato dall’agenzia d’assicurazione, si avrà comunque diritto al risarcimento da parte della compagnia. Può anche succedere che il proprietario del veicolo danneggiante abbia un’assicurazione auto solo apparentemente vera, ma che nella realtà sia stata rilasciato dalla compagnia soltanto dopo il verificarsi dell’incidente oppure volutamente retrodatato dall’agente assicurativo con lo scopo di “coprire” i danni provocati dal proprio cliente! Tuttavia, questo comportamento fraudolento, non salva la compagnia dal pagare ugualmente i danni causati dal sinistro! In questi casi, infatti, l’assicurazione del veicolo “in colpa” sarà obbligata a coprire i danni cagionati dal proprio assicurato nei confronti di terzi, ma avrà il diritto di rivalersi nei confronti dell’agente di assicurazione che ha contribuito a falsificare contrassegni e anche del cliente, recedendo dal contratto.
Questa decisione è basata su una recente sentenza della Cassazione (6974/2016), in cui la Corte ha respinto il ricorso promosso da una compagnia assicurativa la quale era stata chiamata all’obbligo di risarcire i familiari di una vittima di un incidente stradale causato dal ribaltamento di un autobus che, al momento dell’incidente, non era guidato dal proprietario e che in seguito mostrava un certificato assicurativo stipulato soltanto successivamente all’incidente stradale. La compagnia chiamata in giudizio chiedeva di essere esonerata da ogni responsabilità risarcitoria, addebitando tutte le colpe al proprio agente che, di fatto, aveva stipulato la polizza. Inoltre, secondo gli avvocati della compagnia, il guidatore dell’autobus non era riuscito a mostrare il certificato d’assicurazione (perché inesistente!) al momento dell’incidente che ha poi provocato la morte del danneggiato. Ma la Cassazione ha fatto notare come un contratto di assicurazione determini due obblighi: il primo, tra l’assicurato e l’assicuratore (contenuto nella stipula dello stesso), l’altro tra il danneggiato e l’assicuratore, obbligo che produce effetti anche quando la polizza stipulata sia inefficace o non legittima. E’ proprio per tale motivo che il certificato di assicurazione deve essere sempre in possesso dell’automobilista visto che il contrassegno, per legge, sia stato recentemente dematerializzato e non più soggetto ad obbligo di essere esposto sul veicolo. Il certificato di assicurazione, inoltre, non può essere né revocato né modificato in alcun suo contenuto e vale sempre e comunque come garanzia dell’effettiva stipula del contratto (unica eccezione, se l’assicuratore denuncia un’estorsione effettuata con la violenza).
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