Ultimamente, sto ricevendo molte mail di persone che mi pongono un quesito giusto ed opportuno: “Cosa devo fare se faccio un incidente con un veicolo che non si ferma e si da alla fuga?” e “Come faccio ad ottenere il risarcimento per dei danni causati da un veicolo non identificato?“. Oggi vedremo di rispondere in maniera esauriente a queste domande.
Il fenomeno della “pirateria stradale”, purtroppo, è tutt’altro che infrequente! Anzi, è un argomento dannatamente attuale! Il timore di essere sanzionati per altre violazioni (ebbrezza, mancanza di copertura assicurativa ecc), oppure la pura e semplice mancanza di senso civico, comportano il verificarsi di numerosi casi di “pirateria stradale”, anche se poi sono solo quelli più gravi ad essere portati alla ribalta nazionale. In questi casi, la preoccupazione di tutti i danneggiati è la possibilità di ottenere un risarcimento. Ovviamente, di desidera anche che il colpevole paghi per il suo crimine! Ma questo aspetto, quando non si tratta di casi di gravissima entità, raramente accade! L’aspetto giuridico che riguarda il risarcimento per i danni causati da veicolo non identificato è disciplinato dagli art. 283 e ss. Del d. lgs. 209/05 recante il Codice delle Assicurazioni Private. Nello specifico, l’articolo stabilisce che “Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all’importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare.” Quindi, la legge risarcisce solitamente i danni alla persona, mentre sono esclusi i danni a cose, salvo il caso di “danni gravi alla persona”. Poi, bisogna vedere cosa s’intende per “danni gravi alla persona”! Generalmente, si potrà fare riferimento alla definizione penale di lesioni gravi, che vengono individuate in quei danni fisici che comportano oltre 40 giorni di malattia o di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni. Inoltre, per riuscire ad ottenere il risarcimento dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, sarà necessario provare il fatto accaduto, la responsabilità del pirata e, naturalmente, il danno causato dal sinistro.
Riassumendo, sarà necessario:
- che l’incidente sia stato causato, quanto meno in parte, dalla condotta del “pirata”;
- avere dei testimoni che abbiano visto ciò che è successo e possano dichiararlo;
- documentare i danni, in particolare i danni a cose (fotografie dei danni, fatture di riparazione) e le lesioni (certificati di pronto soccorso e ogni altra certificazione relativa a visite, esami diagnostici, prescrizioni di terapie, nonché ricevute di spesa per le predette visite, esami e cure.
Spesso il Fondo pretende, prima di fare offerte, la prova che le indagini si siano concluse senza seguito. Tuttavia, il Codice delle Assicurazioni Private agli artt. 283 e ss. non pone come condizione di procedibilità la dimostrazione che le indagini abbiano avuto esito negativo, indicando come termini per l’esercizio dell’azione 60 giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all’impresa designata ed alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada (art. 287 cod. ass. priv.).Dunque la certificazione del fatto che le indagini abbiano avuto esito negativo, non è una condizione necessaria ed indispensabile ai fini dell’inizio di un’azione giudiziaria per il recupero del danno.
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