Di solito, dopo un incidente, un parte del risarcimento del danno dovrà essere versata a colui che è stato causa del sinistro stesso: ecco spiegato il termine franchigia. Tuttavia, colui che ha subito l’incidente potrà rivolgersi direttamente alla propria compagnia assicuratrice, la quale si occuperà del rimborso delle spese dei danni subiti e si rivolgerà all’assicurato per il pagamento della franchigia, ovvero per quella parte di risarcimento che non viene coperta dall’assicurazione.
La franchigia può essere di due tipi:
- Relativa – In questo caso, sarà necessario determinare il valore del danno di un sinistro. Se esso non supera il valore della franchigia predeterminata con l’assicurazione, non si avrà diritto ad alcun risarcimento da parte dell’assicurazione stessa; questo vuol dire che spetterà esclusivamente all’assicurato il compito di risarcire la vittima. Se invece il valore del danno supera la franchigia prestabilita, allora l’assicurazione coprirà tutte le spese.
- Assoluta – In questo secondo caso, al contrario, il danno della somma della franchigia prestabilita con la compagnia assicurativa, dovrà essere in ogni caso risarcito interamente dall’assicurato. In seguito, l’assicurazione verserà solo la quantità di denaro eccedente rispetto alla franchigia.
Da questo si evince che, se una compagnia impone una franchigia relativa, è certo che il premio assicurativo che avrà imposto di pagare all’assicurato sarà più alto rispetto alle assicurazioni che, al contrario, garantiscono una franchigia assoluta. Facciamo ora un esempio pratico per capire meglio l’argomento:
- Siete vittime di un sinistro con danni totali pari a 1.000 Euro, ed avete una polizza con franchigia da 300 Euro (supponiamo che la franchigia sia di tipo assoluto). In questo caso, la compagnia vi riconoscerà 700 Euro di indennizzo (1000 – 300 = 700).
- Siete vittime di un sinistro con danni totali pari a 200 euro, ed avete una polizza con franchigia da 300 Euro. In questo caso la compagnia non vi rimborserà nulla!
Ma vi siete mai chiesti perché le compagni assicuratrici inseriscano la franchigia nelle polizze?
Semplicemente per evitare che un automobilista “furbetto” si faccia rimborsare un danno fasullo, ovvero un danno che è stato provocato con intenzionalità! Una situazione che spiega bene questo concetto è sicuramente quella riferita ai danni vandalici subiti dai veicoli. Le compagnie assicurative non vorrebbero infatti offrire questa copertura, anche perché la maggior parte delle denunce in questo senso sono danni causati da incidenti tra parenti o con muretti e paletti vari che gli automobilisti pensano bene di far rientrare (astutamente) negli eventi vandalici! Quindi, le varie assicurazioni (che forse avrebbero fatto meglio a non creare la clausola eventi vandalici!), le inseriscono nel pacchetto auto solo per motivi prettamente commerciali, accompagnate però da sostanziose franchigie…..che non possono essere eliminate! Infatti, secondo le compagnie, le franchigie dovrebbero costituire un deterrente “all’irrefrenabile” desiderio del cittadino di farsi liquidare ogni piccolissimo danno che magari può essere stato creato intenzionalmente per truffare la stessa assicurazione!
Ad ogni modo, nella scelta della compagnia assicurativa si deve anche tener presente che, per la maggior parte delle assicurazioni, la polizza “bonus-malus” esclude di fatto il pagamento della franchigia: è chiaro che la funzione della franchigia è quella di permettere all’assicurato di non far aumentare il “malus”. Solo in rari casi si cerca di combinare entrambe le possibilità.
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